INFORMATIVA N. 309 – 15 SETTEMBRE 2014 Contrattuale RINNOVO CONTRATTUALE: ACCONCIATURA ED ESTETICA Ipotesi di accordo dell’8 settembre 2014 In data 8 settembre 2014, tra CNA – Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere Acconciatori, Confartigianato Benessere – Estetica, Casartigiani, CLAAI – Federnas-Unamem, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 ottobre 2011 per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, scaduto il 31 dicembre 2012. DECORRENZA E DURATA Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 30 giugno 2016, sia per la parte economica che per quella normativa. Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 2 di 10 INCREMENTI RETRIBUTIVI Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 60,00. Tale somma viene erogata in tre tranches: euro 25,00 a partire dal 1° ottobre 2014; euro 15,00 a partire dal 1° ottobre 2015; euro 20,00 a partire dal 1° giugno 2016. Gli incrementi retributivi risultano i seguenti: Livello 1 2 3 4 1° ottobre 2014 28,87 26,37 25,00 23,57 Aumenti a partire dal 1° ottobre 2015 17,32 15,82 15,00 14,14 1° giugno 2016 23,09 21,10 20,00 18,86 Totale 69,28 63,29 60,00 56,57 MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi della retribuzione tabellare, comprensiva di paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza ed EDR, risultano i seguenti: Livello 1 2 3 4 1° ottobre 2014 1.355,58 1.238,34 1.174,00 1.106,90 Retribuzione a partire dal 1° ottobre 2015 1.372,90 1.254,16 1.189,00 1.121,04 1° giugno 2016 1.395,99 1.275,26 1.209,00 1.139,90 UNA TANTUM A totale copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa (8 settembre 2014), le Parti hanno convenuto la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari ad euro 120,00 lordi, uguale per tutti i livelli e suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2014, in quanto non espressamente indicato dalle Parti). Si sottolinea che tale somma: è corrisposta in due tranches di pari importo, ovvero euro 60,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2015; euro 60,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015; agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%; è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate; va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 3 di 10 è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale; è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2015 (visto che la prima tranche di aumento va corrisposta a partire dal mese di ottobre 2014, è da ritenersi che la cessazione della corresponsione dei suddetti importi cessi a partire da tale ultima data). ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR) Viene confermato che l’importo spettante al lavoratore in caso di mancata adesione alla bilateralità è stabilito per tutti i livelli nella misura di euro 25,00 mensili (per 13 mensilità). PERIODO DI PROVA In relazione al livello di inquadramento il periodo di prova è fissato nelle seguenti misure: Livello Durata 1 4 mesi 2 3 mesi 3 3 mesi 4 3 mesi Per gli apprendisti il periodo di prova ha la stessa durata stabilita per i lavoratori qualificati. TREDICESIMA MENSILITÀ Si conviene che le imprese, previo consenso del lavoratore, potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla tredicesima mensilità. Eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell’anno saranno, comunque, liquidati con il periodo di paga del mese di dicembre del medesimo anno. FLESSIBILITÀ ORARIO DI LAVORO Per far fronte alla variazioni d’intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, è possibile la realizzazione di diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore all’anno (in precedenza 120 ore). Si ricorda che per le ore prestate oltre l’orario contrattuale è prevista la corresponsione della maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 4 di 10 MALATTIA In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvisare l’azienda entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, in modo da permettere all’azienda di effettuare gli adattamenti organizzativi eventualmente necessari. Inoltre, va effettuata la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato medico attestante la malattia entro 3 giorni dall’inizio della stessa. Nei confronti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi infermità, certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle AA.SS.LL., è riconosciuto un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l’azienda. LAVORO A TEMPO PARZIALE Nell’ipotesi di clausola flessibile per lo svolgimento di prestazioni rese: nei fine settimana (sabato/domenica) per un massimo di 24 fine settimana in un anno di calendario (considerando anche quelli ricompresi nel periodo 1° luglio – 31 agosto), la maggiorazione retributiva è del 3% per i primi 12 fine settimana e del 4% per i restanti 12 fine settimana; nel periodo estivo (1° luglio – 31 agosto), in qualunque giorno della settimana, la maggiorazione è del 3%. Le maggiorazioni sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ed in tali casi la comunicazione circa la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o la variazione in aumento della stessa va effettuata con un preavviso di 2 giorni. Al lavoratore è consentito di esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente per le seguenti documentate ragioni: assistenza a genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell'ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell'orario comunicata; precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. t) del D.Lgs n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; accudire i figli fino al compimento di 7 anni; di studio, connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. Per il lavoratore sussiste la facoltà di revoca del consenso alle clausole elastiche e/o flessibili: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 5 di 10 qualora sia affetto da patologie oncologiche, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica; nell’ipotesi di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso di assistenza ad una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta un’invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua; in presenza di un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992; qualora sia studente, iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; nel caso d’instaurazione di un altro rapporto di lavoro. Il lavoro supplementare viene compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione forfettaria del 20% (in precedenza 15%). CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Viene ridefinita la disciplina di tale tipologia contrattuale, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e dal DL Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012), nonché dal “Decreto Lavoro” (DL n. 76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013) e dal c.d. Jobs Act (DL n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014). Apposizione del termine È ammessa l’apposizione di un termine alla durata del contratto non superiore a 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, anche con lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro subordinato con la stessa azienda. Affiancamento Nel caso di assunzione a tempo determinato per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro del sostituito per consentire il passaggio delle consegne. Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi , il contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive, oltre a tale affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento. Limiti quantitativi Sono previsti i seguenti limiti quantitativi all’impiego di lavoratori con contratto a tempo determinato: imprese da 0 a 5 dipendenti (comprendendo sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti): 3 lavoratori a termine; imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10 (comprendendo sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti): 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti o frazione, con l’arrotondamento all’unità superiore; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 6 di 10 imprese con più di 10 dipendenti (comprendendo sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti): 1 lavoratore a termine nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Sono esclusi dai suddetti limiti i lavoratori assunti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. I predetti limiti vanno calcolati prendendo a riferimento il numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. In base al dettato normativo (art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs n. 368/2001), sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Durata massima Il contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione intercorrenti tra l’uno e l’altro. In tema di deroga assistita, è consentita la stipula di un ulteriore successivo contratto a termine, per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che lo stesso sia stipulato avanti alla DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. Intervalli temporali In linea con le previsioni normative, il periodo d’intervallo tra due contratti è fissato in: 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi; 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Si conviene sull’assenza di intervalli temporali nell’ipotesi di assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Diritto di precedenza Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. È fissato un incontro entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente intesa per verificare la possibilità d’individuare diverse forme di attuazione del diritto di precedenza. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 7 di 10 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE In attuazione delle previsioni contenute nel Testo unico dell’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011), le Parti hanno ridefinito la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL. La disciplina definita dalle Parti si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dall’8 settembre 2014. Ai contratti stipulati anteriormente alla data di sottoscrizione del presente accordo (8 settembre 2014) continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla loro naturale scadenza. Sfera applicativa Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato può essere concluso a partire dal 17° anno di età. L’assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita per alcuni specifici profili, riportati di seguito a proposito della durata dell’apprendistato. Il rapporto di apprendistato può essere sottoscritto anche a tempo parziale, purché l’orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale; in questa ipotesi le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non devono essere riproporzionate sulla base dell’orario di lavoro ridotto. Nel contratto scritto concluso dalle parti vanno indicati: la qualifica che sarà acquisita alla conclusione del periodo formativo, la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione, la retribuzione, il periodo di prova, il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ed ogni altra informazione obbligatoria ai sensi di legge. Al contratto va allegato come parte integrante il PFI redatto in forma sintetica. Periodo di prova Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, secondo le durate previste per i lavoratori qualificati. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambi le parti senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e vanno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate e con diritto al TFR ed ai diversi ratei previsti dal CCNL. Nell’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di prova all’apprendista spetta la conservazione del posto di lavoro per un tempo pari a quello del periodo di prova, decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Durata La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi, mentre quella massima è stabilita nelle seguenti misure, in relazione al gruppo di appartenenza: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 8 di 10 Gruppo Profilo Durata Acconciatore/acconciatrice maschile e femminile 1° Estetista, tatuatore/tatuatrice, massaggiatore/massaggiatrice 5 anni Operatore/operatrice tricologico/a 2° Manicure e pedicure esclusivamente estetico 18 mesi 3° Qualifiche impiegatizie 3 anni Per gli apprendisti dipendenti dalle piccole e medie imprese la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni, a tutti gli effetti retributivi. La durata dell’apprendistato viene ridotta di 6 mesi per gli apprendisti del 1° gruppo in possesso di un titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale. Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato ed al 2° gruppo non deve comunque considerasi utile per l’acquisizione della qualificazione professionale di estetista ai sensi della normativa vigente. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro del medesimo settore va computato per intero nella nuova azienda, purché concernente le stesse mansioni e a condizione che l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Il lavoratore deve provare l’effettuazione di tali periodi di apprendistato e le ore di formazione saranno proporzionate in base al restante periodo di apprendistato da compiere. Viene confermato che, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 1° dicembre 2011, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per i quali è prevista la conservazione del posto (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, ecc.), ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo vanno considerati anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni consecutivi di calendario. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori vengono inquadrati a partire dal 3°livello, ad eccezione degli impiegati che sono inquadrati a partire dal 2° livello. Trattamento economico Il trattamento è costituito dall’applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione contrattuale (minimo retributivo, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. 1° gruppo (durata 5 anni) I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem 65% 65% 70% 78% 85% 85% VII sem VIII sem 90% 90% IX sem X sem 95% 100% 2° gruppo (durata 18 mesi) I sem II sem III sem 63% 80% 100% RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 9 di 10 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica (durata 4 anni e 6 mesi) I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem VIII sem IX sem 65% 65% 70% 78% 85% 85% 90% 90% 100%* (*) Tale trattamento economico per il IX semestre si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 1° dicembre 2011. Per i contratti stipulati precedentemente a tale data si applica quanto previsto dall'accordo del 7 luglio 2008. 3° gruppo – Qualifiche impiegatizie (durata 3 anni) I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem 65% 65% 70% 78% 85% 85% Si conferma che la retribuzione dell’apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Trattamento normativo Al termine del periodo di apprendistato viene attribuita la qualifica per la quale è stato effettuato l’apprendistato stesso. In caso di mantenimento in servizio, il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli disciplinati dal CCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità. In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti si applica quanto previsto in materia dal CCNL, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati. Nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva previsti dal CCNL (art. 38). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Attività formativa Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria per il conseguimento della qualifica finale, considerando i profili formativi dal CCNL (allegati) o, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del CCNL, ovvero di quelli previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'lsfol. L'impresa deve erogare 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale, ivi compresa la formazione in materia di sicurezza. Pertanto, qualora il datore di lavoro assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore, la formazione in sicurezza è dovuta soltanto a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 309 / 2014 - pagina 10 di 10 Per gli apprendisti del 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica professionale l’obbligo formativo è fissato in 70 ore medie annue. La formazione professionalizzante è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Il piano formativo individuale (PFI) definisce il percorso formativo dell’apprendista in ragione della qualifica da raggiungere e delle conoscenze e competenze già possedute dallo stesso. Il PFI può essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e può essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del referente aziendale. La formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita vanno registrate nel libretto formativo del cittadino ed in assenza di esso la registrazione della formazione potrà avvenire mediante apposita dichiarazione del datore di lavoro. Recesso Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto (art. 2118 c.c.), con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato; l’insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, quindi, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
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