www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 «Concorso in magistratura: valgono più le ragioni di spesa della difesa erariale o quelle di salute dell’aspirante magistrato disabile? Divergenza di vedute fra Giudici amministrativi in sede cautelare» (TAR Lazio, ord. 6/06/2014, n° 2563; Consiglio di stato, sez. IV, D.P. 09/06/2014, n. 2435) concorso in magistratura – disabilità – ragioni di spesa È di stretta attualità la vicenda che investe le imminenti prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 30/10/2013, riguarda un concorrente disabile che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di articolare in giorni non consecutivi le prove già fissate per le date del 25, 26 e 27 giugno 2014, ovviamente per ragioni legate al proprio stato di salute; ma con decreto ministeriale del 07/03/2014 l’Autorità amministrativa aveva rigettato la richiesta e pertanto il soggetto ricorreva avverso tale provvedimento al Giudice amministrativo contestandone la legittimità. Emblematica era stata la decisione del Tar Lazio che in data 06 giugno aveva ritenuto preminenti le ragioni di interesse legittimo di un concorrente rispetto ad altre esigenze organizzative, più o meno reali, rappresentate dall’Amministrazione resistente. E difatti, il Collegio, ordinando la sospensione delle prove concorsuali, ha evidenziato che “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”. Ed ha inoltre sottolineato che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, non pare risponda ad esigenze www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori. Tuttavia, a soli tre giorni di distanza, ossia il 09/06/2014, sempre in sede cautelare, su ricorso promosso dal Ministero della Giustizia avverso la suddetta ordinanza, il Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, con decreto “inaudita altera parte”, ha “rimesso tutto a posto” riformando/annullando l’ordinanza del Tar Lazio (peraltro con una motivazione tutta incentrata sul periculum in mora e che nulla dice circa il fumus boni iuris). Ora, in attesa della conferma dal parte del Collegio, il 01/07/2014, del decreto che ha carattere solo provvisorio, le prove previste per il concorso potranno regolarmente svolgersi, ma siamo proprio sicuri che all’esito di questa vicenda giudiziaria saranno ritenute svolte regolarmente? *** R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2014, proposto da: Giancarlo Neri, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Clara, Michele De Fina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Alessandra in Roma, via Stefano Longanesi, 9; contro 2 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame; 3 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato; Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68; Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura; Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la 4 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate; Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori; Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti; Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. 5 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Elia Orciuolo, Presidente Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore Fabio Mattei, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) *** R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO 6 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da: Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Giancarlo Neri; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario - mcp Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.; Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014; che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità; che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104; P.Q.M. Accoglie l’istanza di cui sopra. 7 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014. Il Presidente Riccardo Virgilio DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 09/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 8
© Copyright 2025 Paperzz