COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE (PROVINCIA DI PISTOIA) AREA n° 4 – Ufficio Tecnico – Determinazione n° 49 del 8 Aprile 2014 OGGETTO: Progetto MO.TO.RE - Compravendita lotto G1 nell’area Ex CII di Campo Tizzoro. Approvazione bozza di contratto. IL RESPONSABILE della 4^ Area – Ufficio Tecnico - VISTO il decreto del Sindaco 2 del 31/01/2014 con il quale, ai sensi e per gli effetti del T.U. n° 267 del 18 agosto 2000, sono attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree delle posizioni organizzative fino al 30/06/2014. - VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; - VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2014 con la quale si autorizza; l’acquisto di fabbricato, di un resede esclusivo identificati al catasto fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese nel foglio di mappa n. 70 dalla particella 7 subalterno 64 e la costituzione di servitù a favore di questo Ente sul subalterno 67 del medesimo foglio e della medesima particella, posto nell’area ex Sedi (ex C.I.I.) di Campo Tizzoro da destinarsi a sede del progetto MO.TO.RE., per un importo complessivo di € 230.000,00. - CONSIDERATA l’opportunità di stipulare atto notarile di compravendita con il dott. Massimo Fanucci in qualità di curatore fallimentare del C.I.I. Pistoia s.con.a.r.l. Centro Impresa e Innovazione con sede a Pistoia via Tripoli n. 9 P.IVA 01000060473, a seguito di sentenza del tribunale Ordinario di Pistoia n° 10/13 R. Sent. N° 9/13 R. Fall. N° 195/13 Cron. N° 16/13 Rep.. - VISTA la determina di questa area n° 42 del 25/03/2014, con quale viene conferito al Notaio Lorenzo Zogheri la stipula dell’atto di cui sopra. - VISTA la bozza di atto di compravendita del lotto G1 nell’area Ex CII di Campo Tizzoro identificato al catasto fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese, sul Foglio di Mappa n. 70 dalla particella 7 subalterno 64, redatta dal Notaio Lorenzo Zogheri allegato alla presente. - Visti i documenti d’ufficio; DETERMINA - DI APPROVARE la bozza di atto di compravendita del lotto denominato G1 nell’area ex CII di Campo Tizzoro, identificato al catasto fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese nel foglio di mappa n. 70 dalla particella 7 subalterno 64 da destinarsi a sede del progetto MO.TO.RE e di costituzione di servitù a favore di questo Ente sul subalterno 67 del medesimo foglio e della medesima particella, da stipularsi fra questo Ente e il dott. Massimo Fanucci in qualità di curatore fallimentare del C.I.I. Pistoia s.c.r.l. Centro Impresa e Innovazione con sede a Pistoia via Tripoli n. P.IVA 01000060473,.; DI INVIARE il presente documento, con bozza di atto di compravendita allegato, al: - Notaio Lorenzo Zogheri. - Al Dott. Massimo Fanucci in qualità di curatore fallimentare del C.I.I. Pistoia s.c.r.l. Centro Impresa e Innovazione. DI PUBBLICARE copia della www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it/ presente determina sul sito del Comune San Marcello Pistoiese, 8 Aprile 2014 IL RESPONSABILE della 4^ Area – Ufficio Tecnico Arch. Paolo Massaini 2 Allegato “A” alla determina n. 49 del 8 aprile 2014 Repertorio N. ######## ###### ##########Raccolta N. COMPRAVENDITA Repubblica Italiana L'anno duemilaquattordici e questo giorno otto del mese di aprile (08.04.2014) in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40. Innanzi a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i Sigg.ri: - FANUCCI dr. MASSIMO, nato a Pisa il 4 febbraio 1951 e domiciliato in Montecatini Terme (PT), Via Marruota n. 68; il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella esclusiva sua qualità di Curatore Fallimentare della società "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", con sede in Pistoia (PT), Via Tripoli n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia 01000060473, R.E.A. n. PT-110636, capitale sociale Euro 1.358.145,00 (unmilionetrecentocinquantottomila-centoquarantacinque) interamente versato; società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia del 24 gennaio 2013 n. 9/13 R.F., depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2013; a quanto appresso autorizzato - previo parere favorevole del Comitato dei creditori manifestato con le modalità di legge - con il provvedimento del Giudice Delegato del 13 marzo 2014, depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013, che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; - MASSAINI Arch. PAOLO, nato a Pistoia il 5 febbraio 1964 e domiciliato per la carica ove appresso; il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella esclusiva sua qualità di Responsabile della 4^ Area Ufficio Tecnico e legale rappresentante e quindi in nome, per conto ed interesse del "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE", con sede in San Marcello Pistoiese (PT), Via P. Leopoldo n. 10-24, codice fiscale e partita iva 00135600476; tale nominato con il decreto del Sindaco n. 2 del 31 gennaio 2014 ed a quanto appresso autorizzato in forza del combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, nonché in ordine alla delibera consiliare n. 6 del 24 marzo 2014 ed alla propria determinazione dirigenziale n. 42 del 25 marzo 2014; il quale dichiara che per l'acquisto dell'infra descritta consistenza immobiliare sussistono tutti i requisiti ed i presupposti e sono state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente pubblico atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue. Articolo 1 (Consenso, immobili, dati catastali) La società "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", in persona del proprio Curatore Fallimentare Fanucci dr. Massimo, cede e vende al "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE" che, anch'esso come sopra rappresentato, accetta e compra: - La piena ed esclusiva proprietà di porzione del maggior complesso industriale ubicato in Comune di San Marcello Pistoiese (PT), frazione Campo Tizzoro, Via Caterina Bueno, precisamente consistente in un edificio libero su tre lati, oltreché su parte del quarto; detta porzione, caratterizzata da rifiniture interne al grezzo e priva di impianti, è composta da due corpi di fabbrica distribuiti su di un unico piano fuori terra, suddivisi internamente da pilastri, nonché da una ulteriore porzione di fabbricato disposto su due livelli fra loro collegati tramite scala interna; con annessa, quale pertinenza esclusiva e come tale compravenduta, una corte collocata ad est del fabbricato; e con annessi altresì i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni, coperte e scoperte, del maggior complesso immobiliare di che trattasi, come per legge, consuetudine e destinazione; il tutto accessibile da ingressi pedonali sulla viabilità interna all'area ex Se.Di (ex C.I.I.) e sulla ricordata corte esclusiva; quest'ultima dotata altresì di due ingressi carrabili che immettono sulla citata viabilità interna, previo transito sull'area urbana qualificata come fondo servente al successivo articolo 5. Confini: viabilità interna dell'area ex Se.Di (ex C.I.I.) su tre lati, residua proprietà della venditrice per il quarto lato, salvo se altri. Quanto descritto è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese, al giusto conto, nel foglio 70 dal mappale 7 sub. 64, quale unità in corso di costruzione, in ordine alla denuncia di variazione per divisione n. 3541 .1/2014 del 10 marzo 2014, in atti da pari data (prot. n. PT0016099), a seguito della quale il mappale ora citato è derivato dal mappale 7 sub. 59, a sua volta derivato dalla soppressione degli originari mappali 7 sub. 51, 7 sub. 58, 7 sub. 6 e 7 sub. 9 del foglio 70, nonché 8 sub. 24 del foglio 71, disposta con la denuncia di variazione per frazionamento e fusione n. 791 .1/2011 del 1° febbraio 2011, in atti da pari data (prot. n. PT0010431). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, le parti dichiarano che non sussistono i presupposti per l'applicazione della ricordata normativa, in quanto la descritta consistenza è un'unità immobiliare urbana 3 non ancora ultimata, per cui non è prevista l'attribuzione di rendita e non sussiste, quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria. Articolo 2 (Storia immobiliare) La consistenza immobiliare di che trattasi è pervenuta alla società "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", unitamente a maggiore consistenza, con l'atto di compravendita ricevuto dal Notaio Vincenzo Bafunno di Quarrata in data 28 dicembre 2001, rep. n. 36.898/6.637, registrato a Pistoia il 16 gennaio 2002 al n. 164 e quivi trascritto il 10 gennaio 2002 al n. 136 Reg. Part. Articolo 3 (Prezzo e rinuncia ad ipoteca legale) Il prezzo della presente compravendita è stato convenuto, a corpo e non a misura, in Euro 230.000,00 (duecentotrentamila). Le Parti Contraenti: - precisano che l'ammontare del prezzo sopra riportato corrisponde a quello indicato nel bando d'asta del 30 ottobre 2013 maggiorato dell'aumento minimo ed è stato determinato in base alle risultanze della perizia di stima redatta dall'Ing. Alessandro Venturi, all'uopo incaricato dal Giudice Delegato Dr. Raffaele D'Amora; - previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui possono essere soggette in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che il suddetto prezzo viene pagato mediante Stante l'avvenuto integrale pagamento del prezzo secondo le modalità sopra descritte, il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella indicata sua qualità, rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo del prezzo stesso e rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale eventualmente emergente da questo stesso atto, all'uopo altresì sollevando da ogni responsabilità in proposito i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pistoia. Articolo 4 (Dichiarazioni urbanistiche) In relazione alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella indicata sua qualità, previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui può essere soggetto in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che le opere di costruzione del complesso immobiliare del quale il bene in oggetto costituisce porzione sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967. Dichiara altresì il Sig. Fanucci dr. Massimo, sempre nella indicata sua qualità e sempre in relazione alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica: - che il detto complesso immobiliare è stato successivamente oggetto di interventi eseguiti in ordine ai seguenti provvedimenti urbanistici rilasciati dal Comune di San Marcello Pistoiese e precisamente: autorizzazione edilizia n. 42/69 del 7 maggio 1969; licenza edilizia n. 56/70 del 5 maggio 1970; licenza edilizia n. 146/70 del 27 novembre 1970; licenza edilizia n. 12/72 del 18 gennaio 1972; concessione edilizia n. 11/78 del 4 marzo 1978; concessione edilizia n. 101/80 del 18 ottobre 1980; concessione edilizia n. 105/80 del 15 novembre 1980; concessione edilizia n. 95/81 del 30 dicembre 1981; autorizzazione edilizia n. 76/84 del 31 agosto 1984; autorizzazione edilizia n. 42/85 del 25 novembre 1985; concessione edilizia n. 85/85 del 3 dicembre 1985; concessione edilizia n. 17/87 del 3 aprile 1987; concessione edilizia n. 101/87 del 6 novembre 1987; concessione edilizia n. 32/88 del 7 giugno 1988; concessione edilizia n. 34/90 del 24 aprile 1990; autorizzazione edilizia n. 168/91 del 31 luglio 1991; concessione edilizia n. 107/93 del di' 11 marzo 1994; autorizzazione edilizia n. 7 del 25 febbraio 2004/autorizzazione unica SUAP prot. n. 2.724 del 25 febbraio 2004 (P.E. n. 19/2003); - che le opere di urbanizzazione relative all'area di riferimento sono state realizzate in ordine alla Concessione Edilizia n. 7, rilasciata dal Comune di San Marcello Pistoiese il 30 aprile 2003/autorizzazione unica SUAP prot. 6099 del 30/04/2003 (Pratica Edilizia 48/2003). Danno altresì atto i Comparenti, ciascuno nella indicata sua qualità, che: - per le aree scoperte oggetto del presente atto non si rende necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica essendo esse pertinenza di fabbricato censito al Catasto Fabbricati ed avendo superficie inferiore a metri quadrati 5.000 (cinquemila); - la consistenza immobiliare di che trattasi è al momento priva di attestazione di agibilità e come tale viene compravenduta; - la consistenza medesima, in base allo strumento urbanistico vigente nel Comune di San Marcello Pistoiese, ricade in zona produttiva, Sottozone D - 1.4 - Insediamenti ed aree industriali sottoposte a riconversione, destinate ad insediamenti di carattere produttivo industriale ed artigianale, con annessi servizi direzionali, espositivi e di terziario avanzato; con la precisazione che nella zona di interesse sono altresì ammesse attività commerciali strettamente correlate con quelle artigianali ed industriali presenti nell'area, mentre la destinazione dell'area prevista dal regolamento Urbanistico adottato è D1 - "Aree urbane a prevalente destinazione produttiva". Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni: 4 - il Sig. Massaini Arch. Paolo, dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; - dichiarano i Comparenti che non si rende necessario dotare la consistenza compravenduta dell'attestato d prestazione energetica, in quanto la stessa è trasferita "al rustico" cioè priva delle rifiniture e degli impianti tecnologici, come essi stessi dichiarano e garantiscono; il tutto ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012. Articolo 5 (Possesso) Quanto in oggetto viene venduto ed acquistato "nello stato di fatto e di diritto" in cui attualmente si trova, secondo lo stato di possesso già goduto dalla società venditrice e dai suoi autori, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni e servitù attive e passive comunque costituite, apparenti e non apparenti, esistenti o per destinazione ed in particolare con le servitù passive afferenti il passaggio di tubazioni, cavidotti e simili, del cui contenuto il "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE", come sopra rappresentato, si dichiara pienamente edotto. Il Comune acquirente, come sopra rappresentato, dichiara altresì di aver preso preventiva visione del bene in oggetto e così di accettarlo come attualmente si trova ed è posseduto dalla parte venditrice. Il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella esclusiva sua qualità di Curatore Fallimentare della "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", per la suddetta società, nonché per gli eventuali aventi causa della medesima a qualsiasi titolo, a carico dell'area scoperta collocata in adiacenza al lato est del resede di pertinenza esclusiva del fabbricato compravenduto, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese nel foglio 70 dal mappale 7 sub. 67, di mq. 67 (sessantasette), quale area urbana senza rendita ed a favore della consistenza acquistata dal "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE", il quale a mezzo del proprio legale rappresentante, per se e per i propri eventuali aventi causa a qualsiasi titolo accetta, costituisce una servitù di passo onde consentire al proprietario del fondo dominante di transitare sul fondo servente, a piedi e con mezzi meccanici, così da raggiungere, dalla consistenza qui compravenduta, la viabilità interna al complesso immobiliare di che trattasi. Per una migliore individuazione del fondo servente, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa sua sottoscrizione da parte dei Comparenti in segno di piena approvazione e di me Notaio, l'elaborato planimetrico redatto dall'Ing. Simone Motta, opportunamente rappresentativo dello stato dei luoghi. Le parti contraenti dichiarano che della costituzione della anzi detta servitù si è tenuto conto nella determinazione del prezzo quale riportato al precedente articolo 3. Resta inoltre espressamente convenuto fra le parti che l'intera area all'interno della quale è collocato il fabbricato compravenduto sarà completamente urbanizzata ad esclusiva spesa della società "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", con esclusione di ogni onere in proposito a carico del Comune acquirente. Gli effetti economici e giuridici della presente vendita decorrono da oggi, giorno dell'immissione in possesso. Articolo 6 (Garanzie) La parte venditrice dichiara e garantisce di avere la piena ed assoluta proprietà e la libera ed incondizionata disponibilità del terreno venduto e di così trasferirlo, garantendone la libertà da canoni, censi, livelli, ipoteche, vincoli, trascrizioni ostative, oneri e privilegi, liti pendenti o minacciate, diritti di terzi in genere che ne possano limitare la piena proprietà e disponibilità; prestando tutte le garanzie di legge ed offrendo altresì ogni garanzia per il caso di evizione o molestia. Si fa eccezione per le seguenti formalità: (a) ipoteca volontaria di complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) iscritta a Pistoia il 10 gennaio 2002 al n. 44 Reg. Part.; a garanzia dell'apertura di credito di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) concessa con l'atto ricevuto dal Notaio Vincenzo Bafunno di Quarrata (PT) in data 28 dicembre 2001, rep. n. 36.899/6.638, registrato a Pistoia il 14 gennaio 2002 al n. 113 mod. 1/E; (b) ipoteca volontaria di complessivi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni) iscritta a Pistoia il 18 febbraio 2004 al n. 360 Reg. Part.; a garanzia del mutuo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) concesso con l'atto ricevuto dal Notaio Vincenzo Bafunno di Quarrata (PT) in data 17 febbraio 2004, rep. n. 42.178/9.362, registrato a Pistoia il 18 febbraio 2004 al n. 539/T; entrambe a favore della banca "Monte dei Paschi di Siena Merchant - Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A.", con sede in Firenze; (c) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 27 agosto 2010 al n. 1.590 Reg. Part.; (d) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il dì 8 settembre 2010 al n. 1.604 Reg. Part.; (e) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 28 gennaio 2011 al n. 137 Reg. Part.; 5 (f) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 4 febbraio 2011 al n. 195 Reg. Part.; (g) pignoramento immobiliare trascritto a Pistoia il 23 febbraio 2011 al n. 985 Reg. Part.; (h) pignoramento immobiliare trascritto a Pistoia il 3 giugno 2011 al n. 2.917 Reg. Part.; (i) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 12 luglio 2012 al n. 812 Reg. Part.; (l) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il dì 8 agosto 2012 al n. 976 Reg. Part.; (m) sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Pistoia il 15 luglio 2013 al n. 3.561 Reg. Part. A tale riguardo il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella indicata sua qualità, si impegna espressamente a provvedere alla cancellazione dalla consistenza venduta di tutte le formalità sopra elencate, in conformità a quanto previsto all'art. 108 ultimo comma della Legge Fallimentare. Garantisce altresì la parte venditrice: * che la consistenza venduta: - non è stata oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione abusivi; - è immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della legge n. 1150/1942 o per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni; - è pertanto oggi del tutto regolare dal punto di vista edilizio ed urbanistico e liberamente commerciabile; * che la consistenza di che trattasi non è compresa all'interno di alcun condominio formalmente costituito e che quindi, con riferimento alla medesima, non risultano dovuti oneri e spese di natura condominiale. I Comparenti dichiarano comunque di essere stati edotti del contenuto dell'art. 63, comma 5, delle disposizioni attuative del codice civile. Articolo 7 (Regime tributario) Trattasi di trasferimento di fabbricato strumentale non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, esente da I.V.A, in quanto posto in essere da impresa che non ha eseguito i lavori di cui alle lettere c), oppure d), oppure f) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; per il quale trasferimento la parte venditrice non intende comunque avvalersi dell'opzione di cui all'art. 10 primo comma n. 8ter, D.P.R. 633/1972. Si da' atto, pertanto, che detto trasferimento sarà assoggettato: - ad imposta di registro in misura fissa (art. 40 D.P.R. 131/1986); - ad imposta di trascrizione in misura fissa, in quanto atto traslativo a titolo oneroso di bene immobile in favore di ente pubblico territoriale; - ad imposta catastale con l'aliquota dell'1% (uno per cento). Articolo 8 (Altre dichiarazioni e spese) I Comparenti, previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui possono essere soggetti in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che per la presente compravendita non ci si è avvalsi dell'opera di alcun mediatore. Le spese tutte del presente atto, preparatorie e consequenziali, sono a carico dell'acquirente che se le assume. Articolo 9 (Tutela della riservatezza dei dati personali) Le parti contraenti mi autorizzano al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso che per esigenze organizzative del mio ufficio. I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in due fogli dei quali lo scritturato occupa sette intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto ai Comparenti che lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà e con me lo sottoscrivono qui in fine e nel margine del foglio intermedio, alle ore 6
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