CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 36 DEL 26 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE DICHIARAZIONE IMU-TASI ENC PROROGATA AL 1° DICEMBRE Con Decreto Mef firmato il 23.09.2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU - TASI 2012 e 2013 da parte degli enti non commerciali è stato prorogato di due mesi, portandolo al 30 novembre, che, però, essendo domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre 2014. Pagina 5 MODELLO F24 TELEMATICO, UN OBBLIGO ORMAI GENERALIZZATO Dal 1° ottobre 2014 entrano in vigore le nuove regole sulle modalità di presentazione del Modello F24 previste dal c.d. decreto Renzi (d.l. 66/2014). Le disposizioni tendono ad estendere l'utilizzo del modello telematico, a scapito di quello cartaceo, ed interessano tutti i soggetti, titolari e non di partita Iva. Pagina 7 LA COMUNICAZIONE DELLA PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE Entro il 31 ottobre gli intermediari finanziari e gli altri soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio (per esempio commercialisti, consulenti del lavoro, notai ecc ...) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo Pec. Tali soggetti saranno i potenziali destinatari delle richieste di informazioni riguardanti le indagini finanziarie internazionali. Pagina 10 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo la possibilità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, entro il prossimo 30 settembre, da parte degli enti che intendono partecipare a tale riparto del 5 per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014. Pagina 12 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 17 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 29.09.2014 AL 13.10.2014 Pagina 19 Riproduzione riservata Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana. L o schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, ancora in fase di approvazione, contiene diverse novità che riguardano il sostituto d'imposta. La nuova dichiarazione dei redditi precompilata, che verrà elaborata dal 2015 direttamente dall'Amministrazione finanziaria, potrà essere resa disponibile anche al sostituto che presta l'assistenza fiscale (oltre che al contribuente, piuttosto che al Caf o al professionista abilitato). A tal fine, il sostituto sarà obbligato a trasmettere i dati dei Cud telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ciascuna comunicazione omessa, tardiva o errata. Cambiano, quindi, anche le scadenze connesse alla dichiarazione dei redditi: il 730 dovrà essere presentato al proprio sostituto entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (anziché entro il 30 aprile). Lo stesso termine vale anche in caso di presentazione al Caf. Un decreto da emanare entro il 30 novembre definirà una nuova misura del compenso spettante a partire dalle dichiarazioni predisposte nel 2015. Per sostenere il rilancio dei consumi e, quindi, il sostegno alle attività produttive, il Governo, oltre alla stabilizzazione degli 80 euro e alla riduzione dell'Irap, sta vagliando un'ulteriore soluzione per dare sostegno ai salari percepiti dai lavoratori dipendenti. E' allo studio del Governo, infatti, l'ipotesi di far entrare nelle buste paga dei dipendenti il 50% della quota del Tfr "maturando" accantonata mensilmente dal datore di lavoro, lasciandone l'altra metà alle imprese. Tale quota di TFR, quindi, potrebbe essere erogata al lavoratore in unica soluzione annuale, e non più al termine della sua vita lavorativa. La misura dovrebbe valere per almeno un anno, forse anche due o tre anni, cominciando dai dipendenti del settore privato, e fa parte del dossier su cui si starebbe lavorando per la messa a punto della Legge di stabilità 2015, il cui disegno di legge dovrebbe essere varato dal Governo entro il prossimo 10 ottobre. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 il Decreto n. 139 del 4 agosto 2014 del Ministro della Giustizia contenente il nuovo regolamento sui criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro dei mediatori e dell'elenco dei formatori per la mediazione, oltre che sui criteri per la determinazione delle indennità ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28/2010. L'organismo iscritto è ora obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta. Riproduzione riservata Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è partito il progetto “@e.bollo”. E' stato, infatti, approvato il provvedimento direttoriale che dà il via al progetto grazie al quale sarà possibile versare la marca da bollo anche on line con carte di credito, di debito o prepagate. Il servizio s a r à operativo nei prossimi mesi, considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento. Il termine per l'invio telematico della dichiarazione IMU/TASI, per gli anni 2012 e 2013, da parte degli enti non commerciali è stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre, che però, cadendo di domenica, slitta automaticamente al 1° dicembre 2014. A renderlo noto è stato un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre, che informa che è stato firmato dal Ministero un apposito decreto che stabilisce tale proroga. Il decreto è ancora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è tenuta il 24 settembre scorso un'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Nel corso dell'audizione, il direttore è intervenuto anche sul modello 730 precompilato, affermando che, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio, la dichiarazione dell’anno precedente ed i versamenti effettuati), i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi (interessi passivi per mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta. La dichiarazione così predisposta verrà messa a disposizione dei contribuenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile mediante i servizi telematici. I contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati) potranno anche modificarla. Dal 2016, inoltre, potranno essere utilizzati anche i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie). E' stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, il decreto attuativo della norma del decreto legge Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013) che concede la possibilità, alle imprese titolari di crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di tutte le Pubbliche amministrazioni, di compensare nel 2014 le cartelle esattoriali, ovvero gli atti di accertamento. La compensazione sarà possibile per cartelle esattoriali notificate fino al 31 marzo 2014. I crediti devono essere certificati e la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato. Riproduzione riservata Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Dichiarazione IMU - TASI ENC prorogata al 1° dicembre Con Decreto Mef firmato il 23.09.2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU - TASI 2012 e 2013 da parte degli enti non commerciali è stato prorogato di due mesi, portandolo al 30 novembre, che, però, essendo domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre 2014. La proroga sarebbe stata decisa per risolvere i problemi del canale telematico e anche per venire incontro ai professionisti che assistono gli enti non commerciali, in quanto l'adempimento appare abbastanza complesso, specie nel caso di utilizzi misti per attività commerciali e istituzionali, per i quali occorre fare diversi calcoli. DICHIARAZIONE IMU - TASI ENC ENTRO IL 1° DICEMBRE 2014 L a disciplina IMU (e, quindi, anche TASI) per gli immobili degli enti non commerciali segue regole particolari. Infatti: g l i immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, c o n "modalità non commerciali", di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché di religione o di culto, sono esenti dall’Imu; g l i immobili destinati, invece, ad un utilizzo misto, cioè sia allo svolgimento dell'attività istituzionale, che allo svolgimento dell'attività commerciale, sono esenti dall'IMU solo per la “frazione di unità destinata all’attività non LA DISCIPLINA IMU-TASI PER GLI IMMOBILI DEGLI ENC commerciale”, mentre per la parte adibita all’attività commerciale, “in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente”, si applica l'IMU. Qualora non sia possibile individuare la “frazione di unità destinata all’attività non commerciale”, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione IMU. Il D.M. 200/2012 ha definito le modalità e le procedure per l’applicazione proporzionale dell’IMU agli immobili degli enti non commerciali destinati ad un’utilizzazione “mista”, per i quali l’esenzione IMU interessa esclusivamente la parte destinata allo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciali come risultante da detta dichiarazione. Riproduzione riservata Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 LA DICHIARAZIONE IMU-TASI ENC Per la complessità di calcoli in caso di possesso, da parte degli enti non commerciali, di immobili ad utilizzo misto, si è resa necessaria la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione IMU differente rispetto a quello ordinario di cui al D.M. 30.10.2012 generalmente utilizzato. A tal fine, con decreto Mef 26.06.2014 è stato approvato un modello "speciale" di dichiarazione IMU, che va utilizzato sia nel caso in cui l'immobile utilizzato sia esente, sia nel caso in cui il suo utilizzo sia misto. Dovrà essere utilizzato il modello ordinario, approvato con DM 30.10.2012, solo nel caso in cui l'ente possieda immobili non esenti. Ente che possiede un immobile che è: Dichiarazione speciale Dichiarazione ordinaria IMU-TASI IMU-TASI DM 26.06.2014 DM 30.10.2012 Esente IMU X A utilizzo misto X Non esente IMU MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU-TASI ENC X La dichiarazione IMU-TASI va presentata dagli enti non commerciali in relazione ai propri immobili esclusivamente per via telematica. A regime, a partire dall'esercizio 2014, il termine di presentazione sarà il 30.06 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta” (quindi, per il 2014, entro il 30.06.2015; per il 2015, entro il 30.06.2016, e così via). La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi salvo variazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli anni 2012 e 2013, invece, il termine per l'invio era inizialmente previsto per il 30.09.2014. Tuttavia, considerate le difficoltà connesse con la compilazione del modello e la complessità dell'adempimento specie nel caso di utilizzi misti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha firmato il 23 settembre scorso un decreto, che proroga il termine di presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC per il 2012 e 2013 al 30 novembre. Tale nuovo termine, cadendo di domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Modello F24 telematico, un obbligo ormai generalizzato Il decreto Renzi (art. 11 del DL n. 66/2014) ha introdotto nuove regole per l'utilizzo del modello F24, volte ad estendere sempre di più l'uso di quello telematico, a scapito di quello cartaceo. Le ragioni dell'intervento sono: ridurre il costo dalla gestione cartacea dei modd. F24 a carico dell’Amministrazione finanziaria; aumentare i controlli “preventivi” sulle compensazioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° ottobre 2014, si ritiene pertanto utile, in vista dei prossimi pagamenti, riepilogare le nuove modalità di utilizzo del modello, anche alla luce dei recenti chiarimenti avvenuti con la Circolare 27/E del 19.09.2014. LE NUOVE REGOLE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 DAL 1° OTTOBRE 2014 Si ricorda che finora l'obbligo di utilizzo del modello F24 telematico era rivolto solo ai titolari di partita Iva (obbligo introdotto a decorrere dal 2007 dall'art. 37, comma 49, DL n. 223/2006 e del DPCM 4.10.2006) che potevano trasmetterlo: direttamente, mediante: il servizio Entratel/Fisconline (F24 web, F24 online); il servizio di remote/home banking gestito dalle banche/Poste; tramite intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.) che a sua volta poteva avvalersi alternativamente: UTILIZZO MODELLO F24 FINO AL 30.09.2014 del servizio “F24 cumulativo” gestito dall’Agenzia delle Entrate tramite Entratel; del servizio di remote/home banking gestito dalle banche/Poste. Invece, i soggetti non titolari di partita IVA (privati), potevano presentare il mod. F24 cartaceo presso una qualsiasi banca/Poste/Agente della riscossione. NUOVE REGOLE DAL 1° OTTOBRE 2014 PER L'UTILIZZO DEL MOD. F24 TELEMATICO Dal 1° ottobre 2014 entreranno in vigore le nuove limitazioni all'utilizzo del modello cartaceo. Non occorrerà più distinguere a seconda che si tratti di titolari di partita Iva o privati, in quanto le nuove regole sono valide per tutti i soggetti. Bisognerà invece operare una distinzione a seconda che il modello F24 sia: a zero; a debito con compensazioni; di importo superiore a 1.000 Euro. Riproduzione riservata Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 I l mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline): "F24 on line" e "F24 web" utilizzabili da qualsiasi soggetto. Per accedervi occorre essere registrati ai servizi telematici Entratel/ Fisconline, ed essere titolari di un c/c presso una banca convenzionata/poste sul quale richiedere l’addebito. Con “F24 Web” l’ordine di addebito è trasmesso all’Agenzia senza disporre di alcun software specifico, mentre con “F24 online” è necessario scaricare l’apposito software; "F24 cumulativo", utilizzabile dagli intermediari abilitati a Entratel per trasmettere telematicamente i modd. F24 in nome e per conto dei propri clienti. In tal caso il pagamento può essere effettuato: sul c/c postale o bancario dei singoli clienti; sul c/c postale o bancario dell’intermediario; oppure il servizio "F24 addebito unico". Pertanto nel caso di F24 a zero non sarà più possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche/Poste. Sempre dal 1° ottobre 2014, i modelli F24: contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero; con saldo superiore a 1.000 Euro, a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione; potranno essere presentati esclusivamente con modalità telematica: mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; mediante i servizi di internet banking delle banche, Poste italiane, Agenti della riscossione. Per i soggetti titolari di partita Iva restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 37 commi 49 e 49-bis del D.l. 223/2006, che prevedono l'obbligo di utilizzare: l e modalità esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi 1 e le altre entrate spettanti agli enti e alle casse 2 previdenziali ; esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per le compensazioni con modello F24 del credito Iva annuale - o relativo a periodi inferiori all'anno - per importi superiori a 5.000 € annui. Pertanto tali soggetti, per effetto delle nuove disposizioni che entreranno in vigore il 1° ottobre, potranno utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi in cui si presenti con saldo finale pari a zero. Per essi resterà comunque la possibilità di usare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero. 1 2 Di cui all'art. 17 comma 2 del D.lgs. 241/1997. Di cui all'art. 28 comma 1 del D.lgs. 241/1997. Riproduzione riservata Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 I versamenti con il modello F24 cartaceo, invece, potranno essere effettuati presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste italiane e agenti della riscossione) solo dai non titolari di partita Iva (soggetti privati), per i versamenti di importo pari o inferiore a 1.000 € effettuati senza compensazioni. Nella Circolare 27/E/2014 l'Agenzia afferma inoltre che il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato anche nei seguenti casi particolari: F24 precompilati dall'ente impositore, dai contribuenti che utilizzano MOD. F24 CARTACEO: I CASI IN CUI SARÀ ANCORA POSSIBILE UTILIZZARLO deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; versamenti rateali in corso, dai contribuenti (non titolari di partita Iva) che al 1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, anche per importi superiori a 1.000 Euro, con o senza compensazioni, e anche nel caso di saldo a zero; utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione dai soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: La comunicazione della Pec entro il 31 ottobre Per prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale UCIFI dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali), e i reparti speciali della Guardia di Finanza, possono richiedere notizie riguardanti specifiche operazioni e i contribuenti che le effettuano. In particolare: agli intermediari (banche, poste ...) vengono chiesti i dati delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 Euro intercorse con l'estero, per le quali vige l'obbligo di registrazione; agli altri soggetti su cui gravano gli obblighi antiriciclaggio, quindi revisori, professionisti e altri soggetti che svolgono attività finanziaria, saranno richiesti chiarimenti su specifiche operazioni e sui titolari effettivi dei movimenti. Le richieste da parte degli organi accertatori e le risposte fornite dagli intermediari e dagli altri soggetti devono avvenire tramite Pec. Per questo tutti i potenziali destinatari di tali richieste devono comunicare il loro indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI ORGANI ACCERTATORI E I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Con il provvedimento dell'8 agosto 2014 l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la Guardia di Finanza, ha stabilito le modalità e i termini che intermediari e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio devono osservare nello scambio di informazioni tra essi e gli organi accertatori. Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche apportate dalla L. 97/2013, gli organi accertatori possono chiedere3: agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; ai soggetti indicati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007 l'identità del titolare effettivo di specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate. I soggetti autorizzati ad effettuare le richieste sono: per l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali (UCIFI); per la Guardia di Finanza, i reparti speciali. Le risposte devono essere fornite sulla base dello schema XML (non ancora reso disponibile da parte dell'Agenzia delle Entrate), e firmate 3 Articolo 2 del D.l. 167/1990, modificato dall'art. 9 della Legge 97/2013. Riproduzione riservata Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 digitalmente dal responsabile della struttura/sede/ufficio o da altra persona delegata. Le risposte possono contenere documenti allegati in formato digitale, nei formati pdf, jpg, gif e tiff. E' consentito anche l'utilizzo del formato compresso zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche pdf, jpg, gif e tiff. La validità della risposta è attestata dall'Agenzia delle Entrate con la comunicazione PEC. Le risposte devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC. Da quando si ricevono le richieste di informazioni decorrono i termini entro cui si deve procedere con le risposte: 30 giorni per le richieste effettuate agli intermediari finanziari, prorogabile per giustificato motivo su istanza degli intermediari per un periodo di 20 giorni, dal Direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dal Comandante dei reparti speciali della guardia di finanza; 15 giorni per le richieste effettuate ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari. LA COMUNICAZIONE DELLA PEC NEL PERIODO TRANSITORIO SI UTILIZZA LA FORMA CARTACEA Poiché le richieste e le risposte tra gli organi accertatori e i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC, gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti sottoposti alle regole antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC. La comunicazione va effettuata telematicamente (con Entratel o Fisconline) entro il 31 ottobre 2014, utilizzando il tracciato telematico già predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2005. Gli intermediari possono utilizzare la casella PEC già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del Dpr 600/73). Solo in questo caso, se non viene effettuata la comunicazione della PEC entro il 31 ottobre 2014, in automatico si intende confermata quella già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del D.p.r. 600/73). Fino al 31.10.2014 le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari (elencati all'art. 11 commi 1, 2 del Dlgs 231/2007) sono effettuate esclusivamente in forma cartacea, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 SAPERE PER FARE REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE INTRODUZIONE La “remissione in bonis” è un istituto introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 16/2012 ed è una particolare forma di sanatoria che consente, ai contribuenti che per una dimenticanza non hanno presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti fiscali, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali, di potersi mettere in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, pagando una sanzione fissa di € 258 e provvedendo agli adempimenti richiesti. Oltre alla remissione in bonis a carattere generale, prevista dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, il successivo comma 2 prevede anche una forma di remissione in bonis particolare per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo la possibilità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, entro il prossimo 30 settembre, da parte degli enti che intendono partecipare a tale riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014. INDICE DELLE DOMANDE 1. Quali sono i requisiti per poter fruire della “remissione in bonis” in generale? 2. Cos'è la remissione in bonis 5 per mille? 3. Come si versa la sanzione dovuta in caso di remissione in bonis 5 per mille? 4. La sanzione da versare in caso di ricorso alla “remissione in bonis” può essere oggetto di ravvedimento operoso? 5. Quali enti sono interessati dalla remissione in bonis 5 per mille? 6. In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per gli enti del volontariato? 7. In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per le associazioni sportive dilettantistiche? 8. In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per gli enti senza scopo di lucro? 9. In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per gli enti della ricerca sanitaria? Riproduzione riservata Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 DOMANDE E RISPOSTE D.1. R.1. QUALI SONO I REQUISITI PER POTER FRUIRE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” IN GENERALE? Il contribuente che non ha presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti per poter fruire di benefici fiscali o regimi opzionali non perde, comunque, il diritto a fruirne se ricorre alla “remissione in bonis”, che consente di regolarizzare la propria posizione: effettuando la comunicazione o eseguendo l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; versando contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione). Per poter ricorrere alla “remissione in bonis”, il contribuente deve, comunque, essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento e, come per il ravvedimento operoso, la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2012, per poter accedere alla “remissione in bonis”, il possesso, da parte del contribuente, dei “requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” deve sussistere alla data originaria di scadenza del termine normativamente p r e v i s t o per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali. D.2. COS'È LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE? R.2. Oltre alla remissione in bonis a carattere generale, prevista dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, il successivo comma 2 prevede anche una forma di remissione in bonis particolare per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef. Tale disposizione prevede, infatti, che: "A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b ) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c ) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”. Riproduzione riservata Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 Per poter ricorrere alla remissione in bonis, quindi, i suddetti enti che intendono partecipare al riparto del 5 per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei termini previsti devono: possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni; presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre; effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali; versare la sanzione in misura pari a 258 euro. D.3. COME SI VERSA LA SANZIONE DOVUTA IN CASO DI REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE? R.3. La sanzione dovuta in caso di ricorso alla remissione in bonis per il 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014 va versata entro il 30.09.2014 mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “8115” istituito con la Risoluzione n. 46/E/2012 e senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. D.4. LA SANZIONE DA VERSARE IN CASO DI RICORSO ALLA “REMISSIONE IN BONIS” PUÒ ESSERE OGGETTO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO? R.4. No. La Circolare n. 38/E/2012 precisa che il versamento della sanzione in misura pari a € 258 utile ai fini del perfezionamento della “remissione in bonis” contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, non può essere oggetto di ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame. D.5. QUALI ENTI SONO INTERESSATI DALLA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE? R.5. Sono interessati dalla remissione in bonis 5 per mille: g l i enti del volontariato (ONLUS, Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997); le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”),; gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”); che, pur avendo i requisiti per partecipare al riparto del 5 per mille, non hanno posto in essere gli adempimenti richiesti entro i termini di legge. Riproduzione riservata Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 D.6. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO? R.6. Gli enti del volontariato (ONLUS, Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997), interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014 ma che: non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2014; e/o non hanno trasmesso la documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2014 e/o non vi hanno allegato la copia del documento d'identità del sottoscrittore; possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014: presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa e/o la copia del documento d'identità del sottoscrittore (a seconda dell'adempimento omesso); versano contestualmente la sanzione di € 258. D.7. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE? R.7. Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014, ma che: non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2014; e/o non hanno trasmesso la documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2014 e/o non vi hanno allegato la copia del documento d'identità del sottoscrittore; possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014: presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa e/o la copia del documento d'identità del sottoscrittore (a seconda dell'adempimento omesso); versano contestualmente la sanzione di € 258. D.8. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO? R . 8 . Gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”), interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014, ma che: non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 30 aprile 2014; e/o non hanno trasmesso la documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2014; possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014: presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa (a seconda dell'adempimento omesso); versano contestualmente la sanzione di € 258. Riproduzione riservata Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 D.9. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER GLI ENTI DELLA RICERCA SANITARIA? R.9. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”), interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014, ma che non hanno presentato la domanda di iscrizione e/o le successive integrazioni documentali entro i termini di legge, possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014: presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa (a seconda dell'adempimento omesso); versano contestualmente la sanzione di € 258. Riproduzione riservata Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n. 27/E del 19 Settembre 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove modalità di utilizzo dell’F24 telematico che, dal 1° ottobre, diventa obbligatorio per i versamenti superiori a 1000 euro, per quelli a saldo zero o con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero (D.L. n. 66/2014). La circolare specifica anche i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. In particolare, potranno utilizzare ancora l'F24 cartaceo i contribuenti non titolari di partita Iva che dovranno effettuare il versamento di somme pari o inferiori a 1000 euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione. La stessa possibilità è offerta nel caso di modelli precompilati dell’ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a 1000 euro (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione). L'F4 cartaceo è ammesso, inoltre, fino al 31 dicembre 2014, anche per i versamenti rateali in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1000 euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero. Infine, l'F24 cartaceo è possibile per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. Circolare n. 28/E del 19 Settembre 2014 L'Agenzia fornisce istruzioni per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap. A seguito, infatti di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, per tale compensazione occorre ora il visto di conformità. La circolare chiarisce che possono apporre il visto i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, quelli dei Caf-dipendenti solo per le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già svolgono assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. Riproduzione riservata Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 19 Settembre 2014 L'Agenzia informa che è stato pubblicato un provvedimento direttoriale che dà il via al progetto “@e.bollo", grazie al quale sarà possibile versare la marca da bollo anche on line con carte di credito, di debito o prepagate. Il servizio sarà operativo nei prossimi mesi. Comunicato stampa del 19 Settembre 2014 L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la Circolare n. 27/E/2014 contenente chiarimenti sulle nuove modalità di utilizzo dell’F24 telematico dal prossimo 1° ottobre. Comunicato stampa del 25 Settembre 2014 L'Agenzia informa che è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Nota trimestrale dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relativa a l secondo trimestre 2014, che mostra una nuova flessione del mercato nel secondo trimestre 2014. Comunicato stampa del 25 Settembre 2014 L'Agenzia comunica che è stata pubblicata la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, contenente istruzioni per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap. A seguito, infatti di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, per tale compensazione occorre ora il visto di conformità. Riproduzione riservata Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO DAL 29.09.2014 AL 13.10.2014 Lunedì 29 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON obbligate all’invio telematico di UNICO, che NON hanno presentato il modello UNICO PF 2014 in forma cartacea entro il 30 giugno 2014, scade l'ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione in forma cartacea di UNICO PF 2014 e della scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille, oltre che del 2 per mille Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,15%. Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%. Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,92%. Riproduzione riservata Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%. Martedì 30 Settembre 2014 Presentazione telematica delle dichiarazioni UNICO 2014, IVA 2014 e IRAP 2014 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare Martedì 30 Settembre 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel m ese di Agosto 2014, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2014 da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Martedì 30 Settembre 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list" Martedì 30 Settembre 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese di Agosto 2014. Martedì 30 Settembre 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di agosto, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Martedì 30 Settembre 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e precedente da parte degli enti non commerciali Riproduzione riservata Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Comunicazione al sostituto d’imposta d i non voler effettuare il 2° o unico acconto 2014 dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3/2014, da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF. Martedì 30 Settembre 2014 Per gli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell’università e della ricerca sanitaria, che sono interessati a partecipare al riparto del 5 per mille per l’esercizio 2014 e che non abbiano posto in essere gli adempimenti necessari entro il termine di legge, scade il termine per regolarizzare la propria posizione ponendo in essere gli adempimenti necessari e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello per l'opzione per la trasparenza fiscale per il triennio 2013 - 2015, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello per l'opzione per il consolidato fiscale per il triennio 2014 - 2016, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello per l'opzione per il regime della liquidazione IVA di gruppo, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Termine, per persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per e f f e t t u a r e l a remissione in bonis d ell'omessa presentazione del modello per l'opzione, per il periodo d'imposta 2014, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Termine, per le imprese marittime, per effettuare la remissione in bonis d el l 'omessa presentazione dell'opzione per il regime della "tonnage tax" per il 2014, inviando il modello per l'opzione e pagando Riproduzione riservata Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014 una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello EAS da parte degli enti associativi tenuti all'adempimento per il periodo d'imposta 2014, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Scade il termine ultimo per chiedere il rimborso dell’Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del 2013 in un altro Stato Ue Martedì 30 Settembre 2014 Per i soggetti IVA stabiliti in altri Stati membri UE, scade il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia. Martedì 30 Settembre 2014 Proroga al 1° dicembre 2014 C o n decreto MEF firmato il 23 settembre scorso è stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre (che, essendo domenica, slitta a lunedì 1° dicembre) i l t e r m i n e u l t i m o p e r l a presentazione della dichiarazione IMU-TASI relativa agli anni 2012 e 2013 da parte degli enti non commerciali. Mercoledì 1° Ottobre 2014 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.09.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.09.2014 per i soggetti che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” Venerdì 10 Ottobre 2014 Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il termine per la Comunicazione dei dati contabili relativa alle operazioni effettuate nel 3° trimestre 2014 con modalità telematica. Riproduzione riservata Pag. 22
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