Civile Sent. Sez. 2 Num. 20838 Anno 2014 Presidente: ODDO MASSIMO Relatore: MANNA FELICE SENTENZA sui ricorso 25492-2008 proposto da: GRUPPO MASSERDOTTI SPA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CdA E RAPP.TE P.T. - P.I.03154200178 - elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentata e difesa dall'avvocato MINA ANDREA; - ricorrente - 2014 883 contro TECNOBENI SRL IN LIQUIDAZIONE 03279440170, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 02/10/2014 I presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che .. la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARESE ALBERTO; - controricarrente - avverso la sentenza n. 618/2007 della CORTE D'APPELLO udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; udito l'Avvocato Manca Bitti con delega depositata in udienza dell'Avv. Mina Andrea difensore della ricorrente che si riporta agli atti del ricorso; udito l'Avv. Alessia Ciprotti con delega depositata e in udienza dell'Avv. Pafundi Gabriele difensore della controricorrente che si riporta agli atti del controricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. e 'M I Corte di Cassazione - copia non ufficiale di BRESCIA, depositata il 06/09/2007; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Immobiliare M3 s.r.1., promissaria acquirente di un fabbricato da costruire in Brescia, via Ziziola, secondo un determinato progetto concordato fra le parti, giusta contratto preliminare di vendita del 29.7.1994 per il prezzo Tecnobeni s.r.1., promittente venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultima, la restituzione delle somme versate e il risarcimento del danno. A sostegno della domanda, la modifica del progetto rispetto a quanto convenuto, per il quale in corso d'opera era stata chiesta e respinta una concessione in variante. Nel resistere in giudizio la società convenuta proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare la legittima ritenzione della caparra, imputando alle - richieste della società attrice le modifiche del progetto originario. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. Adita dall'Immobiliare M3 s.r.1., la Corte d'appello di Brescia respingeva l'impugnazione. La Corte distrettuale riteneva che era pacifico in causa che il progetto originario fosse stato abbandonato su richiesta dell'Immobiliare M3, in base alle modifiche chieste 1'8.8.1995 da Andrea Masserdotti, che qualificava come il vero dominus dell'operazione per conto della società promissaria acquirente. Pertanto, non era fondata la doglianza della società appellante, secondo la quale l'immobile era stato realizzato in maniera difforme dal pattuito. Osservava, quindi, che il termine di adempimento non era essenziale; che, ad ogni modo, il suo superamento a causa delle proposte Corte di Cassazione - copia non ufficiale di lire 650 milioni, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la - varianti non era imputabile alla Tecnobeni sii.; e che nel contratto preliminare le parti avevano concordato che qualunque altro ritardo rispetto alla data anzi detta non avrebbe potuto costituire causa di risoluzione. Infine, rilevava che alla data della diffida ad adempiere notificata dalla Tecnobeni del prezzo per l'importo di 130 milioni di lire. Per la cassazione di detta sentenza il Gruppo Masserdotti s.p.a., nuova denominazione della trasformata Immobiliare M3 s.r.1., propone ricorso in base a undici mezzi d'annullamento. Resiste con controricorso la Tecnobeni s.r.1., che ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1387 e ss., 1399, 1703 e SS., 2203 e ss., 2475, 2475 bis e 2697 c.c. e 112 e 116 c.p.c. Sostiene parte - ricorrente che Andrea Masserdotti, indicato dalla sentenza impugnata quale dominus dell'intera operazione per conto dell'Immobiliare M3, non ne era il legale rappresentante, ma era soltanto il padre dell'amministratrice unica di detta società, Laura Masserdotti. E da tale critica alla sentenza d'appello trae la conclusione che sarebbero state violate sia le disposizioni dell'art. 2. - Col secondo motivo è dedotta, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. "per l'incompleta ed inadeguata valutazione degli elementi probatori posti alla base dell'affermazione che Andrea Masserdotti fosse dominus di M3". Lamenta parte ricorrente che la Corte territoriale, derogando ai presupposti della regola per cui il giudice deve motivare la valutazione degli elementi Corte di Cassazione - copia non ufficiale s.r.l. all'Immobiliare M3, quest'ultima era morosa nel pagamento di due rate probatori, avrebbe disatteso precisi e concordanti elementi istruttori, quali le deposizioni dei testi Federico Alberti, Andrea e Alberto Masserdotti. 3. - Il terzo mezzo lamenta, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e conferita dalla Corte d'appello ad Andrea Masserdotti. Si duole al riguardo di ciò, che essendo palesemente deficitaria la motivazione della sentenza impugnata al riguardo, manca il nesso causale per far ritenere concretamente , provato che Andrea Masserdotti abbia mai agito per conto della predetta società. 4. - Col quarto motivo è allegata la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. "per incompleta ed inadeguata valutazione circa le difformità ed i vizi denunciati da M3. In particolare la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le difformità funzionali ed estetiche dell'opera realizzata rispetto a quella concordata erano state approvate e che non erano stati specificati i vizi dell'opera. Deduce che sia nella citazione in appello, sia negli scritti conclusionali l'Immobiliare M3 aveva indicato i difetti dell'opera, e lamenta, in definitiva, l'omessa valutazione sia delle contestazioni svolte dalla società nelle lettere raccomandate del 21.6.1996 e del 10.6.1996, sia il contenuto delle relazioni dell'arch. Luigi Bracchi in data 26.2.1997 e 26.11.1999. 5. - Il quinto motivo espone la medesima censura del quarto, solo con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale decisivo avente ad oggetto la qualità di dominus dell'Immobiliare M3 sussistenza delle difformità e dei vizi denunciati dall'Immobiliare M3, "con riferimento agli artt. 116 e 132 c.p.c.". 6. - Col sesto motivo è dedotta, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. da 1453 a 1457 c.c. e degli artt. da questa ha escluso la risoluzione per inadempimento dell'obbligazione di consegna entro il termine, nonostante la dedotta non scarsa importanza dell'inadempimento stesso e la sospensione dei lavori dovuta all'esecuzione di una variante, e nonostante il ritardo nell'esecuzione dei lavori e nella consegna delle opere fosse imputabile alla Tecnobeni. 7. - Il settimo _motivo denuncia la Medesima censura, ma in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo del ritardo nella consegna dell'immobile, e anche in tal caso "con riferimento agli artt. 116 e 132 c.p.c.". 8. - Con l'ottavo motivo è dedotta, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. "per incompleta e inadeguata valutazione circa le difformità e i vizi denunciati dall'Immobiliare M3". Lamenta, al riguardo, che la Corte territoriale ha mancato di valutare che gli elementi precisi e concordanti emersi dall'istruzione probatoria svolta in primo grado, e segnatamente il contenuto del contratto -preliminare del 29.7.1994, le successive pattuizioni dell'8.8.1995, le contestazioni svolte dall'Immobiliare M3 con le lettera raccomandate del 21.6.1996 e del 10.9.1996 e le relazioni dell'arch. Bracchi del 26.2.1997 e del 26.11.1999, evidenziavano l'esistenza delle difformità e dei vizi dell'opera. 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 112 a 116 c.p.c. Il motivo critica la sentenza impugnata nella parte in cui 9. - La stessa censura è reiterata al nono motivo, ma con riguardo al vizio d'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., anche in tal caso con ulteriore riferimento agli arti. 116 e 132 c.p.c. 10. - II decimo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione, in degli arti. da 112 a 116 c.p.c. Parte ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di valutare la condotta della Tecnobeni in rapporto alle norme sopraindicate e che, di conseguenza, non abbia accolto l'eccezione d'inadempimento sollevata dalla Immobiliare M3. 11. - L'undicesimo motivo si basa sulla medesima censura di cui al mezzo precedente, veicolata però ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. 12. - In disparte la dubbia ammissibilità del ricorso, sia ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c. in relazione al requisito della sorrnnaria esposizione dei fatti (confezionata mediante la fotocopia o la riproduzione digitaliz7nta di tutti o quasi gli atti del processo, intervallata da brevi frasi di collegamento poco o punto esplicative); sia in base all'art. 366-bis c.p.c. in ordine ai quesiti di diritto (enunciati per lo più attraverso il mero interpello sulla conformità di brani della sentenza impugnata alla generica esegesi delle norme di cui è stata denunciata la violazione, e soprattutto ancorati ad una ricostruzione fattuale opposta a quella operata dalla sentenza impugnata); tutto ciò a parte, nessuno dei motivi ha fondamento. 13. - Quanto ai primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la comune inerenza al tema della riferibilità della condotta di Andrea Masserdotti all'Immobiliare M3 s.r.l. (oggi Gruppo Masserdotti s.p.a.) e, P quindi, delle modifiche che questi chiese al progetto originario, la 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., degli arti. 1662, 1453, 1454 e 1460 c.c. e complessiva censura che se ne trae, secondo cui l'operato di Andrea Masserdotti non poteva vincolare detta società, di cui era amministratrice la figlia di lui, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma devia (vanamente) il discorso su questioni affatto estranee alla logica della 13.1. - Giova premettere — anche ai fini dell'esame di tutte le doglianze successive — due fermi indirizzi della giurisprudenza di questa Corte sulla tecnica di enunciazione delle censure ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Indirizzi che parte ricorrente mostra di non aver considerato nel formulare le sue critiche alla sentenza. Il primo, è che nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione -delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale decisione. 1.~11•■■ ~11•12 prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (così, Cass. n. 5353/07; conformi, Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100106, 21245/06, 14752107, 3010/12 e 16038/13). impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare 1e prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. nn. 824/11, 27464/06, 13783/06, 11034/06, 4842/06, 8718/05, 6975/01, 4667/01 e 14858/00). 9 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Il secondo, è che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza Pertanto, non è dedotto in maniera corretta il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. allorché la parte ricorrente si limiti a giustapporre la norma asseritamente violata, corredata o meno di talune sue correnti interpretazioni, all'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, perché questo E a sua volta l'accertamento di fatto non può essere contrastato opponendovi una diversa ricostruzione, ma solo contestato dimostrando l'incongruità o l'illogicità ab intrinseco delle affermazioni contenute nella sentenza stessa. 13.2. - Nella specie, la Corte territoriale non ha minimamente equivocato né in punto di diritto sulla figura e sui poteri del rappresentante organico, né tanto meno in fatto circa l'individuazione dell'amministratore unico dell'Immobiliare M3, ma al contrario ha affermato a) che è pacifico in causa che il progetto originario fu immediatamente abbandonato su riChiesta della Immobiliare M3, "come da modifiche richieste da Masserdotti Andrea in data 8.8.1995"; b) che è documentalmente provato che il progetto di variante, redatto da Tecnostudio Associato, "fu approvato e retribuito dal committente Immobiliare M3 (doc. 3 e 4 Tecnobenir; c) che è provato testimonialmente che Masserdotti Andrea, "vero 'dominus' dell'operazione per conto di Immobiliare M3", si recava quasi quotidianamente sul cantiere, controllava i lavori, dava direttive alle maestranze ("testi Belardi, Campana, Archetti"), e che egli stesso aveva ammesso di aver ricevuto dal progettista i disegni della variante (v. pag. 5 sentenza impugnata). E da tale accertamento in fatto i giudici d'appello hanno tratto la conclusione per cui non rispondeva al vero la tesi dell'Immobiliare M3, che addebitava alla Tecnobeni la divergenza tra il 10 Corte di Cassazione - copia non ufficiale non è di per sé idoneo a provocare la violazione di quella. 70.1•1• TVIETT No T ....nnan V progetto originariamente concordato con il contratto preliminare e quello poi realizzato ("... sostenere che la variante (come la successiva sanatoria) fu richiesta ed ottenuta per iniziativa esclusiva dell'appaltatore e all'insaputa del committente appare francamente stravagante": loc. ult. cit.). malgoverno delle- norme richiamate nei motivi in esame. E quanto al connesso profilo di censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. va osservato che la motivazione svolta è più che sufficiente, immune da qualsivoglia vizio logico e chiara nel dare conto delle fonti di prova su cui si basa. (Per contro, incoerente è seminai la critica svolta nel ricorso, che si guarda dallo sciogliere il nodo logico della tesi difensiva prospettata, che predica una società pacificamente destinataria degli effetti dell'attività negoziale di un soggetto col quale la medesima società nega tuttavia di avere alcun rapporto). 14. - Il quarto, il quinto, l'ottavo e il nono motivo, anch'essi da esaminare assieme, pongono a ben vedere una questione non rilevante. Dedotta in giudizio la risoluzione di un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile futuro da realizzare secondo un dato progetto concordato dalle stesse parti, l'esistenza di difformità e/o vizi del bene promesso può assumere rilievo solo nel caso di consegna anticipata del bene, allorché l'assoluta non emendabilità dei difetti sia tale da risolversi nell'inadempimento dell'obbligazione di trasferire l'immobile immune dalle difformità entro la data prevista. Diversamente, prima di allora non vi può essere inadempimento. a 11 Corte di Cassazione - copia non ufficiale In tale contesto non è isolabile alcun esplicito o anche soltanto implicito a M Nel caso di specie, invece, parte ricorrente si è limitata a dedurre difetti dell'opera come rilevanti ex se e a prescindere dal problema della consegna entro la data pattuita. 15. - La sentenza impugnata resiste anche al sesto e al settimo motivo, da La Corte territoriale ha accertato che il termine pattuito (31.12.1995) non era essenziale, che era prevista una proroga di sei mesi, che gli eventuali ritardi a causa di varianti non avrebbero potuto essere addebitati alla parte (promittente: n.d.r.) venditrice e che, per di più, il contratto preliminare conteneva una clausola in forza della quale "qualunque altro ritardo rispetto alla data sopraindicata non potrà, comunque, costituire motivo valido per la risoluzione del presente contratto". Ed ha escluso ogni inadempimento della I Tecnobeni, osservando che, per contro, al momento della diffida l'Immobiliare M3 era morosa nel pagamento di due rate del prezzo. A tale accertamento, anch' esso perspicuo nei presupposti fattuali enunciati, le censure in esame non contrappongono altro che le difese svolte nei gradi di giudizio lamentandone il mancato accoglimento. La critica così svolta non si distacca dal pure apprezzamento di merito delle emergenze istruttorie, di cui vorrebbe provocare in questa sede di legittimità un inammissibile riesame. 16. - Anche il decimo e l'undicesimo motivo non hanno pregio. Oltre a reiterare la medesima doglianza sul mancato accoglimento dell'eccezione d'inadempimento, doglianza della cui infondatezza s'è detto, le due censure richiamano impropriamente la disciplina normativa dettata in tema di contratto d'appalto, non considerando che dedotto in giudizio è, t 12 Corte di Cassazione - copia non ufficiale esaminare congiuntamente per la loro complementarietà. invece, un contratto preliminare, rispetto al quale non è configurabile il potere di controllo del committente in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662 c.c. 17. - Il ricorso va dunque respinto. 18. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della pArte ricorrente le spese, q00 to J. JLA .44 che liquida in € 10.300,00, lire accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9.4.2014. Corte di Cassazione - copia non ufficiale della parte ricorrente.
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